Informazioni sulla decorrenza del triennio 01/03/2025–01/03/2028 riferito al corso di formazione di aggiornamento professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Per il triennio 01/03/2025–01/03/2028 il calcolo è il seguente:
La Giunta regionale con deliberazione n. 29-8714 del 03/06/2024 al paragrafo 8 rubricato “Validità temporale e decorrenza del triennio” ha stabilito in quale triennio l’operatore del comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione obbligatorio.
Nello specifico è necessario verificare se il requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande (corso regionale di formazione professionale di idoneità per l'esercizio delle attività commerciali, biennio di pratica lavorativa, titoli di studio) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento. Per il triennio 01/03/2025-01/03/2028 il calcolo è il seguente:
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2025 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività entro il 31/08/2027, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 1/03/2025 -1/03/2028
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2025 e di avvio dell'attività di subingresso nell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l’1/09/2027 e l’1/03/2028, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l’ 1/03/2029, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’1/03/2028 all’1/03/2031
- nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2025 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2025 e l’1/03/2028, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall’1/03/2028 all’1/03/2031.
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