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corso igienico sanitario
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PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI DELLE ATTIVITĄ DI TATUAGGIO,PIERCING, TRUCCO PERMANENTE E SEMIPERMANENTE



Il corso è stato sospeso con l'uscita della nuova
Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2023  
( Vigente dal 17/02/2023 ) 

il corso igienico-sanitario da 94 ore permane in vigore fino all’uscita dei regolamenti attuativi alla Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2023



Al fine di poter fornire delle informazioni il più complete possibile proviamo a riassumere ciò che è indicato nella legge citando direttamente dei passaggi della legge stessa integrandola con informazioni operative.

Questa nuova Legge Regionale definisce che l’attività di tatuaggio e piercing è consentita previo possesso di un attestato di frequenza e profitto ottenuto dopo il superamento di un apposito esame, al termine di specifici percorsi formativi volti a garantire l'acquisizione di adeguante conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.

Prima di tutto è importante definire cosa si intende per tatuaggio e cosa si intende per piercing:

  • tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l'introduzione o la penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti.
Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica.

  • piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura

Ora analizziamo insieme cosa prevederanno i percorsi formativi.

I percorsi formativi prevedono:
  1. un corso teorico-pratico di almeno millecinquecento ore complessive per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui cinquecento ore di tirocinio.
  2. un corso teorico-pratico di almeno cinquecento ore per l'esercizio dell'attività di piercing, di cui duecento ore di tirocinio.

Entrambe i percorsi terminano con una verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame per ottenere il rilascio dalla Regione l'attestato di frequenza


  • Crediti formativi

    Sono previsti dei crediti formativi, per cui il completamento di uno dei percorsi formativi esonera dalla frequenza totale delle ore di lezione dell'altro corso.
    Si riferisce ovviamente alle ore dedicate a materie in comune nei due percorsi formativi, quindi sovrapponibili.
  • Requisiti di accesso al corso

    Sono previsti dei requisiti per l'accesso ai percorsi formativi come la maggiore età e l’adempimento dell’obbligo scolastico.

    Soggetti autorizzati ad erogare i corsi 

    I corsi sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.
  • Aggiornamenti

    Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.

  • Casi di esenzione

    Gli obblighi formativi non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.



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DOMANDE FREQUENTI
  • Da quando i corsi igienico sanitari in Piemonte non si svolgeranno più?
Dal 14 febbraio 2023.
  • Quando partiranno i primi corsi nuovi da 1500/500 ore in regione Piemonte?
Come definita dalla legge stessa entro 180 dall’entrata in vigore usciranno i decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi, per cui presumibilmente settembre 2023.
  • Per cui se io volessi aprire una nuova attività di tatuaggio e/o piercing, ad esempio, il mese prossimo come posso fare?
Non è possibile aprire nuove attività fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi in quanto definiranno non solo i contenuti dei corsi ma anche i requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari. Per cui prima dovrai effettuare il corso specifico e poi soddisfatti gli altri requisiti potrai aprire una nuova attività.
  • Vorrei aprire una nuova attività di tatuaggio e/o piercing e ho preso l’attestato in un’altra regione posso aprire?
Fatto salvo per i soggetti in possesso dell'attestato rilasciato in Regione Lombardia, non è possibile aprire nuove attività fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi in quanto definiranno i criteri di verifica delle relative certificazioni provenienti da altre regioni. 
  • Vorrei aprire una nuova attività di tatuaggio e piercing e ho preso l’attestato di abilitazione alla professione in Regione Piemonte prima dell’entrata in vigore della nuova Legge Regionale, posso aprire?
Si è possibile aprire nuove attività rispettando le linee guida precedentemente in vigore.
  • Sono una operatrice di trucco permanente, ho il diploma di estetista e vorrei aprire una nuova attività di tatuaggio e piercing. Ho preso l’attestato di abilitazione al tatuaggio e piercing in Regione Piemonte prima dell’entrata in vigore della normativa, posso aprire una attività?
Nel tuo caso si è possibile aprire nuove attività rispettando rispettando le linee guida precedentemente in vigore.
  • Sono una operatrice di trucco permanente, ho l’abilitazione di estetista e vorrei aprire una nuova attività di tatuaggio e piercing ma non ho preso l’attestato di abilitazione al tatuaggio e piercing né in Regione Piemonte né in altra regione, posso aprire?
Non è possibile aprire nuove attività fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi in quanto definiranno non solo i contenuti dei corsi ma anche i requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari. Per cui prima dovrai effettuare il corso specifico e poi soddisfatti gli altri requisiti potrai aprire una nuova attività. 


  • Ma se voglio fare sia il tatuatore che il piercer devo fare entrambe i corsi?
No la frequenza di uno dei due corsi attiva la procedura dei crediti formativi per cui le parti di percorso sovrapponibili saranno automaticamente riconosciuti. Nei decreti attuativi si troveranno le linee guida relative alla concessione di crediti formativi.
  • Ma se sono estetista diplomata e voglio ottenere l’attestato di tatuatore devo fare interamente il corso delle 1500 ore? 
Nella Legge Regionale pubblicata non è stato definito questo argomento per cui fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi non è possibile avere una risposta a questo quesito. Si presume che nei decreti attuativi si troveranno le linee guida relative alla concessione di crediti formativi.
  • Ma se ho preso l’attestato di tatuatore in Regione Piemonte e sono in periodo di aggiornamento cosa devo fare?? 
Non è possibile effettuare i corsi di aggiornamento fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi in quanto definiranno non solo i contenuti dei corsi ma anche degli aggiornamenti.
  • Per cui se passa un controllo degli organi competenti e non ho l’aggiornamento del corso mi fanno una multa?? 
Non è possibile effettuare i corsi di aggiornamento fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi in quanto definiranno non solo i contenuti dei corsi ma anche degli aggiornamenti. E’ necessario soltanto sottolineare che se l’aggiornamento erà già da effettuare prima dell’entrata in vigore delle nuova legge regionale presumibilmente si è sanzionabili.
  • Il corso da 1500/500 lo devo frequentare interamente o posso fare delle assenze?? 
Nella Legge Regionale pubblicata non è stato definito questo argomento per cui fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi non è possibile avere una risposta a questo quesito. Si presume che come in altri corsi con frequenza e profitto (simili a questo) si preveda una tolleranza di assenze.
  • Ci sono altre regioni in cui posso fare il corso di abilitazione al tatuaggio e al piercing in cui non devo fare le 1500/500 ore?
Sicuramente ci sono altre regioni che non hanno ancora soppresso questa tipologia di corso, ma se l’intenzione è di lavorare in Regione Piemonte il rischio e che si debba comunque integrare ore di corso se si intende aprire una attività come titolare.
  • Che tipo di frequenza avrà il corso di 500/1500 ore?
Stiamo provando a fare delle simulazioni, proporremo un diurno, un pomeridiano e un serale, dove la differenza si potrà calcolare è sulla durata, in quanto per svolgere 1500 ore ad esempio a meno che non si faccia un full immersion di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana occorrerà almeno un anno e mezzo per svolgere agevolmente il corso. Attendiamo comunque la pubblicazione delle linee guida e decreti attuativi per capire se saranno imposti dei periodi minimi di svolgimento del corso.
  • Sono previste delle ore on-line nel corso?
Nella Legge Regionale pubblicata non è stato definito questo argomento per cui fino alla pubblicazione dei decreti attuativi e le linee guida a cui attenersi non è possibile avere una risposta a questo quesito. Si presume che come in altri corsi con frequenza e profitto (simili a questo) si preveda una percentuale di on-line.


MAGGIORI INFORMAZIONI



Divieti

È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito
  • in assenza di attestato di frequenza e profitto
  • su minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato, reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale
  • su minori di anni diciotto, senza il consenso informato, reso personalmente dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento attuativo
  • sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi
  • in forma ambulante, in sede fissa oppure itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche, quali fiere o altri eventi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento attuativo
  • mediante l'impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non conformi alla normativa europea e nazionale vigente
 
È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell' articolo 5 del codice civile o in parti nelle quali la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
 
Le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi, sono praticate esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.

Informativa alla clientela

Chi esercita le attività di tatuaggio e piercing informa la clientela in forma scritta e in modo esaustivo, in particolare, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo. 

Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, in sede fissa o durante manifestazioni pubbliche, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della vigente normativa, attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo.

La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune ove ha sede l'attività o si svolge la manifestazione pubblica e viene trasmessa all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10. 4.  I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività sono smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria. Art.

Manifestazioni pubbliche come "convention"

Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette alla SCIA, presentata dall'organizzatore della manifestazione.
 
Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.

Artisti provenienti da territorio extraregionale o provenienti da altri Stati

Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).

Costi derivanti i corsi di formazione

I costi derivanti dalla frequenza ai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento, sono a carico dei soggetti partecipanti.

Disposizioni di attuazione 

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce, in particolare:

  1. le materie di insegnamento teorico-pratico e i contenuti dei percorsi formativi, nonché le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento e la composizione delle commissioni d'esame;
  2. requisiti per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing da parte degli operatori provenienti da altre regioni da altri Stati e le modalità di verifica delle relative certificazioni;
  3. requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;
  4. le modalità di preparazione, utilizzo, conservazione, nonché le modalità di impiego e le cautele d'uso delle attrezzature e dei pigmenti utilizzabili;
  5. le sedi anatomiche nelle quali è esclusa, ai sensi dell' articolo 5 del codice civile , l'esecuzione di tatuaggi e piercing a causa dell'estrema difficoltà di cicatrizzazione e delle possibili conseguenze invalidanti permanenti;
  6. la documentazione da allegare alla SCIA;
  7. le modalità di espressione del consenso all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di informazione alla clientela.
  8. requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo.

Sanzioni

Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza aver effettuato i percorsi formativi previsti dalla Legge Regionale o in assenza della SCIA, anche se svolte durante le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 
 
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in assenza dell'aggiornamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. 

Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
 
 



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