Divieti
È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito- in assenza di attestato di frequenza e profitto
- su minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato, reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale
- su minori di anni diciotto, senza il consenso informato, reso personalmente dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento attuativo
- sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi
- in forma ambulante, in sede fissa oppure itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche, quali fiere o altri eventi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento attuativo
- mediante l'impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non conformi alla normativa europea e nazionale vigente
È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell' articolo 5 del codice civile o in parti nelle quali la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
Le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi, sono praticate esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.
Informativa alla clientela
Chi esercita le attività di tatuaggio e piercing informa la clientela in forma scritta e in modo esaustivo, in particolare, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo.
Esercizio dell'attività
L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, in sede fissa o durante manifestazioni pubbliche, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della vigente normativa, attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo.
La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune ove ha sede l'attività o si svolge la manifestazione pubblica e viene trasmessa all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.
La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10. 4. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività sono smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria. Art.
Manifestazioni pubbliche come "convention"
Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette alla SCIA, presentata dall'organizzatore della manifestazione.
Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo,
devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
Artisti provenienti da territorio extraregionale o provenienti da altri Stati
Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
Ai cittadini
di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).
Costi derivanti i corsi di formazione
I costi derivanti dalla frequenza ai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento,
sono a carico dei soggetti partecipanti.
Disposizioni di attuazione
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un
regolamento attuativo, che definisce, in particolare:
- le materie di insegnamento teorico-pratico e i contenuti dei percorsi formativi, nonché le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento e la composizione delle commissioni d'esame;
- i requisiti per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing da parte degli operatori provenienti da altre regioni da altri Stati e le modalità di verifica delle relative certificazioni;
- i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;
- le modalità di preparazione, utilizzo, conservazione, nonché le modalità di impiego e le cautele d'uso delle attrezzature e dei pigmenti utilizzabili;
- le sedi anatomiche nelle quali è esclusa, ai sensi dell' articolo 5 del codice civile , l'esecuzione di tatuaggi e piercing a causa dell'estrema difficoltà di cicatrizzazione e delle possibili conseguenze invalidanti permanenti;
- la documentazione da allegare alla SCIA;
- le modalità di espressione del consenso all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di informazione alla clientela.
- i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo.
Sanzioni
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza aver effettuato i percorsi formativi previsti dalla Legge Regionale o in assenza della SCIA, anche se svolte durante le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in assenza dell'aggiornamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.