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CORSO PER OPERATORE DEL PIERCING 500 ore
Il corso per Operatore del Piercing è indispensabile per poter lavorare in questo ambito sia come titolari che come apprendisti.
Il corso è riconosciuto dalla Regione Piemonte ed è valido in tutta Italia e all'interno della Comunità Europea ogni regione e/o nazione potrebbe richiedere delle eventuali integrazioni e/o comunicazioni da effettuare presso gli uffici competenti, per ottenere il riconoscimento dell'attestato.
Obiettivi del corso
Le nuove disposizioni regolate dalla Legge Regionale n.2 del 30 gennaio 2023 hanno definito
la figura professionale dell'Operatore del Piercing.
Per intraprendere questa carriera di successo, dovrai
frequentare un corso di formazione di 500 ore e superare un esame.
La nostra accademia offrirà questo nuovo percorso formativo, che ti rilascerà una
Certificazione Regionale Riconosciuta in tutto il territorio nazionale ed europeo, salvo procedure di riconoscimento e integrazione da verificare.
Durante il corso, acquisirai tutte le conoscenze e le abilità necessarie
per gestire in modo autonomo la tua futura professione.
Dalle competenze relazionali alla padronanza dei social media, dalla gestione dello studio alla realizzazione del tatuaggio, sarai pronto a soddisfare i clienti e realizzare il tuo pieno potenziale personale e professionale. Il nostro percorso formativo si basa sull'utilizzo di
tecnologie avanzate,
didattica innovativa e
laboratori attrezzati di elevata qualità.
Ti forniremo gli strumenti fondamentali
per emergere nel panorama del piercing e per
inserirti con successo nel mercato del lavoro.
Durata del corso 500 ore
300 ore di corso
200 ore di tirocinio presso centri tattoo convenzionati (scopri quali sono)
Requisiti di ammissione
- 18 anni
- diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)
Esame finale
dura 20 ore e consiste in:∙
2 questionari da 25 domande cad.
Caso studio
Prova pratica viso
Prova pratica corpo
Prova tecnico consuntiva
Colloquio finale
Aggiornamento
Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.
Non Solo un Attestato
Al superamento dell'esame all'allievo saranno rilasciati i seguenti attestati:
- Operatore del piercing
- Primo soccorso aziende grupp b/c
- Informativa accordo stato regioni generico
- Informativa accordo stato regioni specifico
Proposte Formative
Al fine di soddisfare le varie esigenze dei candidati si è pensato di proporre tre orari diversi:
- Diurno con una frequenza full: dal lunedì al venerdi: 9-18 (durata 1 anno)
- Mattino con una frequenza: dal lunedì al venerdi: 8.30-13.30 (durata 1 anno e mezzo)
- Serale con una frequenza: dal lunedì al venerdi: 18.30-22.30 e il sabato 9-18 (durata 1 anno e mezzo)
In cosa si differenzia questo corso da altri presenti sul mercato
- Formazione innovativa "Modulare"Grazie alla collaborazione con centri tattoo sul territorio Piemontese l'allievo sarà inserito per effettuare il toricinio
- Corso completo improntato sulla immediata applicazione delle nozioni acquisite
- Esercitazioni pratiche sull'utilizzo di un gestionale per la gestione d'impresa
- Esercitazioni pratiche nel campo dell'accoglienza e nelle tecniche di vendita
Perchè scegliere noi rispetto ad altri
- Esperienza nella formazione professionale da oltre 35 anni
- Presenza in struttura di apparecchiature di ultima generazione e aule 4.0
- Sede a 2 passi dalla metropolitana e presenza di parcheggi bianchi
- Possibilità di dilazionare e finanziare il prezzo del corso
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Definizione di PIERCING: la
perforazione di una
qualsiasi parte del corpo allo scopo di
inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
DIVIETI
- È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito in assenza di attestato di frequenza e profitto
- su minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato, reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale
- su minori di anni diciotto, senza il consenso informato, reso personalmente dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento attuativo
- sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi
- in forma ambulante, in sede fissa oppure itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche, quali fiere o altri eventi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2023.
- mediante l'impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non conformi alla normativa europea e nazionale vigente
CREDITI FORMATIVI
Sono previsti dei crediti formativi, per cui il completamento di uno dei percorsi formativi esonera dalla frequenza totale delle ore di lezione dell'altro corso.
Si riferisce ovviamente alle ore dedicate a materie in comune nei due percorsi formativi, quindi sovrapponibili.
CASI DI ESENZIONE DALLA FREQUENZA AL CORSO
Gli obblighi formativi non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2023, sono in possesso dell'attestato di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.
ARTISTI PROVENIENTI DA DA TERRITORIO EXTRA REGIONALE O DA ALTRI STATI
Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
Ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).