"Grazie all’approvazione della norma transitoria, pubblicata il 10.03.2023 – che recita, all’art. 94, che: "Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 10 della presente legge, possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente di cui alla DGR 27 luglio 2016 n. 20-3738, fino al rilascio delle attestazioni finali valide per lo svolgimento delle attività".
Restano pertanto valide le nuove edizioni dei corsi in partenza fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi della legge Regionale 2 del 30 gennaio 2023".
In base alla delibera della Giunta Regionale del 27 luglio 2016, n. 20-3738, è obbligatorio il corso sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente.
Il percorso che ti proponiamo prevede l’acquisizione delle competenze relative all’ identificazione e l’effettuazione di procedure
volte a prevenire i rischi per la salute derivanti dalle attività di tatuaggi, piercing e trucco permanente.
Suddiviso in 4 unità formative, corrispondenti ai 4 moduli previsti dalla normativa regionale di riferimento, è rivolto a operatori
del settore che hanno già aperto l’attività, a quelli che intendono aprirne una e a estetiste qualificate e/o abilitate che applicano il
trucco permanente o semipermenente.
In cosa consiste il corso
Identificare le caratteristiche anatomiche e fisiologiche per l’esecuzione del tatuaggio, del piercing e del trucco permanente; studio dell’epidermide, derma e ipoderma.
Prevenire le principali infezioni a trasmissioni parenterale nelle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente; disinfezione, sterilizzazione e sanificazione.
Valutare i principali rischi per la salute connessi alle pratiche di tatuaggio, piercing e trucco permanente; chimica delle sostanze e dei metalli utilizzati e allergie.
Eseguire le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente nel rispetto della normativa vigente e seguendo le buone pratiche inerenti la prevenzione dei rischi sanitari; aspetti medico-legali e requisiti igienico-sanitari dei locali e attrezzature.
Requisiti di accesso al corso
Obbligo scolastico assolto, maggiore età.
Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell’orecchio.
Durata del corso
94-75-33 ORE
Il monte ore del corso potrà variare a seconda dei pre-requisiti individuali o crediti formativi, previa verifica soggettiva dei requisiti lavorativi e/o formativi.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI:
Buone pratiche di tatuaggio e piercing
Dimostrazioni pratiche (simulazioni)
Il nostro, un metodo che funziona.
Ripetere a memoria un testo non è la soluzione per imparare una professione, in particolare quello del tatuatore.
I nostri docenti sono professionisti di settore che ci hanno permesso di realizzare un libro di testo che vi permetterà di seguire
agevolmente le lezioni e di avere sempre a disposizioni contenuti validi e fruibili per il vostro lavoro.
Dallo studio della pelle alle caratteristiche dei metalli per piercing fino ad arrivare alle normative europee, nazionali e regionali,
il corso ti fornirà gli elementi più specifici per arrivare alla tua formazione completa e a norma di legge.
L’ESAME finale dura 4 ore e consiste in:
∙ Prova tecnico scientifica di 40 domande.
∙ Colloquio finale.
Al superamento dell’esame gli allievi conseguiranno l’Attestato di “Frequenza e profitto (autorizza lo svolgimento della professione)”.
In caso di non superamento dell’esame sarà consentito ripeterlo una sola volta entro 1 anno.
Equivalenza degli attestati conseguiti in altre regioni
Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni Considerata l’eterogeneità dei percorsi formativi erogati in altri ambiti regionali relativamente agli argomenti oggetto delle presenti linee guida, la Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli in caso di completa sovrapponibilità della formazione.
La piena equivalenza dei titoli deve essere richiesta dall’interessato alla “Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale - Settore Standard formativi, qualità e orientamento”, documentando il percorso fatto.
In caso di non completa sovrapponibilità dei percorsi formativi erogati in altri ambiti regionali, il Settore Standard formativi, qualità e orientamento potrà comunque effettuare, su specifica richiesta da parte dell’interessato, le opportune valutazioni finalizzate al riconoscimento di eventuali crediti formativi.
Il possesso di titolo ottenuto a seguito di percorso formativo erogato in altri ambiti regionali consente, anche in assenza di completa sovrapponibilità della formazione, la partecipazione a “convention” o a manifestazioni temporanee realizzate sul territorio della Regione Piemonte.
Approfondimento sull'attività di trucco permanente e semipermanente
Nel gennaio 2019, REGIONE PIEMONTE ha pubblicato un documento denominato: DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Chiarimenti.
Nel quale si approfondisce il concetto per il quale per svolgere l’attività di trucco permanente o semipermanente si debba obbligatoriamente essere in possesso del diploma di Abilitazione P.le di estetista come previsto legge 1/1990 e L.r 54/1992.
Ovviamente è necessario fare un distinguo tra attività da titolare, dipendente o altre forme previste.
Estratto dal documento
“In via preliminare si evidenzia che la disciplina statale vigente concernente l’attività di estetista è contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1 e nel regolamento di cui al decreto interministeriale 15/10/2015, nel quale sono elencate le apparecchiature che possono essere utilizzate, corredate da specifiche tecniche.
Il dermografo per micropigmentazione è incluso nel citato regolamento, pertanto utilizzabile da estetista in possesso dei requisiti professionali ai sensi della citata legge 1/90.
Per quanto attiene alle attività di trucco permanente e semipermanente, non esistendo a livello nazionale una legge che le disciplini, in mancanza di specifiche normative regionali in materia, evidentemente si applica quanto previsto dalla citata legge e dal citato regolamento”.
Nella Regione Piemonte non esiste una normativa specifica regionale in tema di trucco permanente e semipermanente.
Pertanto, secondo quanto previsto dal citato parere ministeriale, l’attività è da ricondursi alla legge 1/1990 e L.r 54/1992 e, di conseguenza, chi intende operare con il trucco permanente e semipermanente deve essere in possesso anche dell’abilitazione di estetista Non è infatti sufficiente il solo corso sui rischi sanitari.