1.L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2.Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3.L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, è aggiornato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, art .10, comma 1.
4.L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.