Fonti:
ART. 37 co.10 T.U. 81/08: il Rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza della durata minima di 32 ore iniziali
Sanzioni: Allegato I al T.U. 81/08 : la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente)
Nomina:
- 1 rls in aziende fino a 15 dip. (eletto fra i lavoratori o su base territoriale)
- 1 rls in aziende da 16 a 200 dip.
- La durata del mandato del rls è di tre anni.
Validità: La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue.
Soggetto Formatore: ART. 37 co. 12 “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Comunicazioni: Art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008: il datore di lavoro e il dirigente devono comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati". Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.